Pec certificata anche per gli amministratori… è obbligo

Registrazione della PEC degli amministratori: cosa sapere

A partire dal 1° gennaio 2025, le società devono comunicare al Registro delle imprese la PEC di ciascun amministratore, inclusi liquidatori, secondo l’art. 1, comma 860 della L. n. 207/2024.

Anche le società costituite prima di tale data hanno tempo fino al 30 giugno 2025 per adeguarsi. Le tipologie di società sono: SRL, Spa, Sapa, Sca, SNC e SAS.

La misura garantisce completa trasparenza nelle comunicazioni ufficiali con sicurezza. In caso di omissione, la procedura viene sospesa e, se non integrata entro 30 giorni, si applica una sanzione amministrativa (art. 2630 c.c.).

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Cosa cambia?

  • Ogni amministratore (e anche i liquidatori) di una società deve avere registrato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nel Registro delle Imprese.
  • Questa regola vale anche per le società costituite prima del 1° gennaio 2025.

 

 

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Tempi di attuazione:

  • Le società hanno tempo fino al 30 giugno 2025 per comunicare la PEC personale di ogni amministratore.
  • Se, nel frattempo, l’impresa ha usato lo stesso indirizzo PEC sia per sé sia per i propri amministratori, dovrà aggiornare i dati secondo le nuove indicazioni.

 

Quali tipi di società sono soggette e a cui si applica l’obbligo?

  • La norma riguarda tutte le forme societarie che svolgono attività imprenditoriale:
    • Società di capitali: S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.
    • Società di persone: S.n.c., S.a.s., S.c.a.
  • Sono escluse ( le società semplici (salvo quelle che operano nel settore agricolo), delle società di mutuo soccorso, dei consorzi e delle società consortili
  • Inoltre, se lo stesso amministratore opera in più società, potrà indicare lo stesso indirizzo PEC per ciascuna di esse.

 

Cosa accade se non si comunica la PEC?

  • Se una società omette di fornire il dato, la Camera di Commercio sospenderà il procedimento e darà un termine (non superiore a 30 giorni) per integrare l’informazione.
  • Se il termine non viene rispettato, la domanda (come ad esempio per la nomina o il rinnovo di un amministratore) verrà respinta.

 

 

Sanzioni amministrative (da 103 a 1.032 euro):

  • Non sono previste sanzioni specifiche per l’omissione della PEC.
  • Tuttavia, si applica una sanzione amministrativa (da 103 a 1.032 euro), che può essere ridotta se il dato mancante viene comunicato entro 30 giorni dalla scadenza.

 

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